Introduzione storica
Introduzione storica del diritto amministrativo
Rivoluzione francese : nozione di pubblica amministrazione, potere amministrativo, atto amministrativo
Scienza amministrativa - diritto amministrativo
Sistemi dotati di organizzazione ma non di amministrazione
Diritto privato (adattato alle caratteristiche pubbliche del rapporto) - ordinamenti a diritto comune
Stati ispirati ai principi dell'assolutismo pieno
Paesi anglosassoni
Actum principis
Polizeirecht
I) Divisione dei poteri
II) Stato di diritto
III) Confluenza delle esperienze dell'actum principis e della rivoluzione francese (autoritarismo borghese)
Tre modifiche:
A) riordino delle strutture amministrative secondo criteri di uniformità, accentramento e gerarchia
B) separazione della funzione amministrativa da quella giurisdizionale (legge 16/1790)
C) introduzione del Consiglio di Stato (costituzione anno VIII) con funzioni di progettazione legislativa e consulenza dell'esecutivo soprattutto su affari contenziosi (giustizia ritenuta)
IV) frutto di evoluzione che in Francia va dall'XI secolo al XVIII secolo
affermazione della specialità del diritto amministrativo e sua separazione dal diritto privato
attribuzione delle controversie relative all'amministrazione ad un giudice speciale
equilibrio tra diritti dei cittadini e prerogative dell'amministrazione (principio di legalità)
Arrêt Blanco (8 febbraio 1873)
« La responsabilità in cui incorre lo Stato per i danni causati a privati dalle persone di cui esso si vale nei diversi servizi pubblici, non è retta dai principi stabiliti dall'art. 1382 e seguenti del codice civile, per i rapporti tra privati. Tale responsabilità, che non è né generale, né assoluta, ha sue regole speciali, che variano secondo i bisogni del servizio e la necessità di conciliare i diritti dello Stato con quelli dei privati. Spetta, dunque, al giudice amministrativo e non ai tribunali ordinari valutare tale responsabilità. »
Formazione del sistema di giustizia amministrativa
Riforme anni '90
Nuovo millennio
« La responsabilità in cui incorre lo Stato per i danni causati a privati dalle persone di cui esso si vale nei diversi servizi pubblici, non è retta dai principi stabiliti dall'art. 1382 e seguenti del codice civile, per i rapporti tra privati. Tale responsabilità, che non è né generale, né assoluta, ha sue regole speciali, che variano secondo i bisogni del servizio e la necessità di conciliare i diritti dello Stato con quelli dei privati. Spetta, dunque, al giudice amministrativo e non ai tribunali ordinari valutare tale responsabilità. »
Formazione del sistema di giustizia amministrativa
Riforme anni '90
Nuovo millennio
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