I principi del diritto amministrativo

I principi del diritto amministrativo



Art. 97 comma 2 Cost.: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.


Art. 1 comma 1 legge n. 241/1990: L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.


Principio di legalità
Esigenza che l'amministrazione sia assoggettata alla legge
Concezioni:

  • non contraddittorietà dell'atto amministrativo alla legge
  • esigenza che l'azione amministrativa abbia uno specifico fondamento legislativo (legalità formale)
  • necessità che l'amministrazione agisca non solo entro i limiti della legge, ma in conformità alla disciplina sostanziale posta dalla legge (legalità sostanziale)

Crisi della legge: superfetazione legislativa; pluralità del sistema delle fonti
Riserva di legge
Riserva di amministrazione e garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale
Legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi


Principio di imparzialità
Dovere dell'amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura
Realizzazione di un assetto imparziale dei rapporti 
Indipendenza di P.A. attraverso organizzazione imparziale (applicazioni: commissione di esami; garanzie degli istituti partecipativi)
Separazione politica-amministrazione: nomina e revoca; spoils system (Corte cost. 103/2007)
Conflitto di interessi (art. 6-bis l. 241/1990)
Autolimite: predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni si debbono attenere nelle scelte successive ==> rispondenza delle scelte concrete ai criteri che l'amministrazione ha prefissato (vd. art. 12 l. 241/1990)


Principio di buon andamento
Vincolo del fine pubblico
Concorso pubblico
Criteri: efficacia (valutazione della performance d. lgs. 150/2009), efficienza (risultati/risorse impiegate), economicità, pubblicità, trasparenza


Principio di ragionevolezza
Clausola generale dell'azione amministrativa
Canoni di logicità, coerenza, non arbitrarietà, proporzionalità, ecc.
Componenti: idoneità (una qualsiasi soluzione adottata dalla pubblica autorità potrà dirsi ragionevole soltanto ove sia idonea al perseguimento dello scopo da raggiungere); necessarietà dell'atto o del comportamento; proporzionalità.


Principio di trasparenza
Enunciato nell'art. 1 legge n. 241/1990
Accesso ex art. 22 e ss. legge 241/1990
Accesso civico d. lgs. 33/2013 (consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente)
Accesso civico d.lgs. 97/2016


Principio di sussidiarietà
Sussidiarietà verticale: legge 59/1997, art. 118 comma 1 Cost.
Sussidiarietà orizzontale: art. 118 ult. comma Cost.


Legittimo affidamento
Principio in forza del quale l'amministrazione deve tenere nella dovuta considerazione l'affidamento che i privati hanno riposto e le sue precedenti comportamenti e determinazioni.
Si è affermato al momento della consapevolezza di un mutato rapporto fra amministrazione è cittadino nel quale l'affidamento di quest'ultimo viene ad assumere una crescente rilevanza fino ad assurgere ormai al rango di principio generale dell'azione amministrativa.
Applicazioni: autotutela amministrativa, interpretazione dei provvedimenti amministrativi, esercizio di poteri in materia urbanistica o edilizia in difformità rispetto alle precedenti condotte dell'amministrazione.
Caso del danno da provvedimento favorevole.



Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
Introdotto dall'art. 2 della direttiva comunitaria n. 23/2014 e inserito nell'art. 166 del nuovo codice degli appalti (d. lgs. 50/2016)
Principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.
Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.
Il principio non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.
Prevalenza della resa del servizio sulle regole relative all'organizzazione

Principio di precauzione
Convenzione di Rio del 1992 ("assenza di piena certezza scientifica"; "misure preventive economicamente efficaci")
Presupposto: attività potenzialmente dannosa  svolta da un gruppo di pressione, che genera preoccupazione per la società.
Tre elementi: 1) pericolo di danno; 2) incertezza scientifica; 3) azione cautelativa

Commenti

Post più popolari