Il provvedimento amministrativo
Il provvedimento amministrativo
Nozione
Inizi '900: nozione collegata con quella di negozio, già elaborata nel diritto civile --> dichiarazione di volontà della p.a. diretta a conseguire fini determinati, riconosciuti e protetti dal diritto.
Natura negoziale delle dichiarazioni di volontà dell'amministrazione
Critiche: il negozio giuridico perde il suo riferimento essenziale nella volontà per essere inteso come regolamento di interessi; non si può parlare di negozio se l'atto costituisce esercizio di potere autoritativo discrezionale.
Anni '40: si comincia a parlare di provvedimento, per intendere l'idea del provvedere al soddisfacimento degli interessi collettivi (Alessi) ==> diversità di disciplina del provvedimento rispetto al negozio
MS Giannini: il provvedimento è atto autoritativo, nel senso che è idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso
FG Scoca: dal punto di vista della struttura, il provvedimento è un atto unilaterale, che costituisce esercizio di un potere unilaterale (ed autoritativo); dal punto di vista della funzione, è un atto di cura di interessi pubblici; dal punto di vista della formazione, è l'atto terminale del procedimento, che (logicamente, e sempre più spesso, anche giuridicamente) segue la decisione, dalla quale rimane separato; dal punto di vista della disciplina, è un atto la cui validità è parametrata prevalentemente sui profili funzionali (con scarso rilevo di quelli strutturali), e la cui efficacia è caratterizzata dalla esecutività
Problema degli atti aventi effetti favorevoli per i destinatari: sono provvedimenti in senso stresso? Sorace: no, perché presuppongono istanza (e quindi un consenso del privato, al quale non può essere imposto, p.es., un permesso di costruire o una concessione demaniale senza previa richiesta). In realtà, si tratta di atti autoritativi, sicuramente nei confronti dei soggetti diversi dai destinatari (che potrebbero subire un pregiudizio); come anche il pregiudizio per il mancato rilascio del provvedimento favorevole al destinatario.
Problema degli atti totalmente vincolati: sono provvedimenti o atti di adempimento di doveri? PA deve comunque verificare la ricorrenza dei presupposti (e così si presuppone un procedimento), inoltre l'atto dell'amministrazione è un atto necessario affinché si verifichi l'effetto disposto dalla norma vincolante
Atto politico
Struttura
Elementi necessari del provvedimento: manca elencazione, però la loro carenza determina nullità (art. 21-septies legge 241/1990)
Soggetto
Oggetto
Causa
Forma
Motivazione
Tipologia
Costitutivi-dichiarativi
Generali-particolari
Normativi-precettivi
Provvedimenti costitutivi
Modificano precedenti assetti di interessi o determinano la nascita, la modificazione o l'estinzione di situazioni giuridiche soggettive (provvedimenti favorevoli o sfavorevoli al destinatario).
Provvedimenti autorizzatori: rimuovono un vincolo all'esercizio di un diritto (p.es., autorizzazioni per l'esercizio di alberghi, abilitazioni, licenze)
Provvedimenti concessori: conferiscono nuovi diritti. Traslative: di poteri su beni pubblici (conc. su beni demaniali), di potestà pubbliche (esazione tributi), di pubblici servizi; Costitutive: di diritti soggettivi (decreto per il cambiamento di nomi e cognomi), di diritti all'esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti (apertura di farmacie).
Differenza tra autorizzazioni e concessioni --> casi pratici:
- Passaporto --> originariamente era inteso quale concessione, poi la Costitutione ha previsto che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientravi (art. 16 comma 2) ==> autorizzazione
- Permesso di costruire --> originariamente autorizzazione (licenza edilizia, legge 1150/1942), poi concessione edilizia (legge 10/1977), poi Corte costituzionale ribadisce natura autorizzatoria del provvedimento (perché ius aedificandi inerisce al diritto di proprietà), adesso permesso di costruire
Efficacia
Imperatività: idoneità del provvedimento amministrativo ad incidere in senso modificativo su situazioni giuridiche soggettive a prescidere dal consenso del titolare delle stesse.
Esecutività: capacità della produzione di effetti da parte di un provvedimento efficace indipendentemente dalla sua validità.
Eseguibilità: possibilità concreta di produzione degli effetti da parte del provvedimento per assenza di cause impeditive, legali o di fatto.
Inoppugnabilità: preclusione dell'impugnazione del provvedimento dinanzi al giudice amminstrativo.
Esecutorietà: attitudine di un provvedimento ad essere portato in esecuzione anche contro la volontà del soggetto obbligato senza necessità di una pronuncia del giudice.
L'invalidità del provvedimento
Annullabilità: violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere
Nullità
Irregolarità
Provvedimenti di secondo grado
Annullamento d'ufficio
revoca
Convalida
Conferma
Ratifica
Conversione
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